Certificato ISEE
CAF SERVIZI DI BASE – CENTRO DI RACCOLTA 1701
C/O CIRCOLO AGORA’ VIA BOVIO 19 PISA
PER PRENOTAZIONI TEL. 050500442
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che viene adottato dagli enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).
Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi al nostro sportello che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE, e in base al valore potrà indicarvi a quali agevolazioni e bonus potete avere accesso.
DOCUMENTI NECESSARI ISEE 2024
L’Isee è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per la maternità, assegni per nuclei familiari con almeno 3 figli, il bonus bebé, la carta acquisti, il bonus luce e gas, l’erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo studio: tasse universitarie, borse di studio, mense scolastiche, agevolazioni per l’iscrizione al nido, ecc…
E’ uno strumento necessario per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli. Già dal 1.1.2016 l’ Isee è calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate. In presenza di significative (superiori al 25%) variazioni di un Isee valido, può essere calcolato il cosiddetto “Isee corrente”, riferito a un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione agevolata. Puòessere per esempio il caso di chi ha perso il lavoro. L’attestazione verrà rilasciata al contribuente solo dopo che i dati inviati dai Caf verranno
convalidati dall’INPS.
La nuova DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Documentazione necessaria per la compilazione
- Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell’ISEE
- Modello 730 e/o Modello Unico e/o Modelli CUD
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante: compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (comprese le somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) ecc..
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelleanagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (Aire)
Per l’ISEE CORRENTE
Documentazione attestante la variazione della condizione lavorativa:
- lettera di licenziamento, cessazione partita Iva, contratto di lavoro, buste paga, ecc.
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31 dicembre di 2 anni precedente la presentazione dell’ISEE
- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare , anche se detenuto all’estero, e dati dell’operatore finanziario:
- depositi bancari e postali
- libretti di deposito
- titoli di stato
- obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi
- fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio, ecc…
- Saldo al 31.12 dell’anno precedente
- Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali nell’anno precedente
- attestazione della Banca o della Posta
- Codice fiscale dell’intermediario
- Dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (Coordinate Bancarie o Postali ABI)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
PORTATORI DI HANDICAP
- certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali:
- spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale fornita mediante contratto con enti fornitori
- per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU)
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.
LE COMPONENTI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore è specificato dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva e cioè:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.;
b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l’importo del premio versato al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese a contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).